di Cesare Monetti
E ora? Chi ci capisce più nulla! La nuova circolare CLICCA QUI emessa in data odierna 31 marzo dal Ministero dell’Interno è pressochè illeggibile o quanto meno altamente interpretabile in tanti punti.
Per quanto riguarda ciò che più ci interessa nello specifico, ovvero poter correre oppure no, sembra che non si possa più fare Jogging.
Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa
all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della
propria abitazione.
Quindi è consentito il camminare nei pressi dell’abitazione? Perchè camminare sì e correre no?
E ancora, nel paragrafo precedente viene scritto quanto segue:
“…per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.”
Quindi camminare con i propri figli sì, portare il cane a fare bisogni sì e correre-jogging in solitaria no? Questa è una discriminante non da poco.
E poi, i figli fino a che età? Sì, va bene minorenni, ma mi volete far credere che a 16 o 17 anni hanno bisogno del padre o della madre per scendere al parchetto ?
L’italiano comunque del nuovo testo del Viminale N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ è davvero incomprensibile.
Nell’aggiornamento delle 19.17 apparso sul sito del Ministero dell’Interno con oggetto ‘chiarimenti’ appare questo paragrafo esplicativo:
Nel ricordare che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, la circolare evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa soltanto come equivalente all’attività sportiva (jogging). L’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso, infatti, tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità dell’abitazione.
E ancora, due domande: